Società

Pubblicato il 6 Dicembre 2016 | di Vito Piruzza

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Pene sino a otto anni a chi sfrutta i lavoratori

Cominciamo dall’inizio: cos’è il caporalato?

È un fenomeno di sfruttamento di lavoratori normalmente gestito da soggetti vicini o organici ad associazioni criminali che approfittano dello stato di difficoltà di persone (spesso immigrati irregolari o persone con grosse difficoltà economiche e sociali) e mettono a disposizione delle imprese, dietro compenso, questi lavoratori; tradizionalmente il fenomeno si registra soprattutto in agricoltura e in edilizia.

Questi lavoratori vengono sottopagati e spesso costretti a turni di lavoro di gran lunga superiore a quelli contrattuali; il compenso del caporale spesso viene camuffato con il compenso per il trasporto sul luogo di lavoro o a volte anche per l’alloggio, servizi che ovviamente sono “obbligatori” ed esclusivamente forniti dall’organizzazione.

L’osservatorio “Placido Rizzotto” della Flai-Cgil, in una recente ricerca su dati del 2015 ha evidenziato l’ampiezza del fenomeno stimando per l’Italia in almeno 100mila i lavoratori in agricoltura vittime di sfruttamento e in 400mila quelli a rischio, e la nostra provincia, che sappiamo intrinsecamente vocata all’agricoltura è infatti una delle zone sotto osservazione di questa ricerca.

Per la verità, il reato di “caporalato” era già stato introdotto nel codice penale cinque anni fa, nel 2011, però la formulazione iniziale si prestava ad essere difficilmente applicabile e soprattutto era pensata solo per punire l’intermediario.

Dopo qualche anno di applicazione si è resa quindi necessaria una rivisitazione della materia che il 18 ottobre scorso si è finalmente concretizzata nella nuova legge.

Mentre prima per configurarsi il reato era necessario provare lo «sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione» adesso è sufficiente che si dimostri lo «sfruttamento» dei lavoratori per rischiare da uno a sei anni di carcere, in caso ci sia violenza o minaccia si ha un ulteriore aumento della pena che oscilla tra cinque e otto anni.

Non solo, un altro elemento di grande innovazione e deterrenza è che la sanzione prima puniva solamente «l’intermediazione» (quindi solo l’attività del “caporale”), adesso invece la pena si estende anche «all’utilizzo della manodopera», quindi viene punito anche l’imprenditore che si serve dei “caporali” per sfruttare i lavoratori.

La nuova legge prevede inoltre l’arresto in flagranza di reato, uno sconto di pena in caso di collaborazione, la confisca dei beni utilizzati per commettere il reato o delle somme da esso ricavate, il controllo giudiziario dell’azienda agricola che viola la legge e il collegamento con il “fondo antitratta” sia come recettore dei beni confiscati, sia come lenitivo per le vittime del fenomeno.

Insomma preso atto delle difficoltà nell’applicazione di una norma che dopo cinque anni non aveva di fatto scoraggiato un fenomeno riprovevole in termini sociali, ma anche economicamente negativo (il fenomeno è ovviamente contrassegnato da lavoro nero e da concorrenza falsata nei confronti delle aziende rispettose delle regole), si è semplificata la configurazione del reato, si è colpito chi ne trae beneficio in termini economici, dando un taglio di maggiore efficacia alla norma.

Un contributo rilevante alla buona riuscita di questa nuova legge è stato offerto da due siciliani: il relatore di maggioranza alla Camera è stato infatti il catanese Giuseppe Berretta, mentre un fondamentale supporto tecnico al Senato per lo studio del fenomeno del caporalato ha dato l’ottimo dottor Bruno Giordano magistrato vittoriese.

È poi da evidenziare che questa legge, proposta dai ministri del lavoro e dell’agricoltura, ha ricevuto il plauso di tutte le parti sociali e con l’eccezione dell’astensione di Forza Italia e Lega è stata approvata senza alcun voto contrario; per una volta il bene comune ha avuto la meglio sui tatticismi politici.

 

 

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