Pubblicato il 1 Luglio 2024 | di Redazione
0Autonomia divisiva!
172 voti favorevoli, 99 contrari e uno astenuto: l’autonomia differenziata è legge. Il provvedimento proposto dal ministro degli Affari regionali Roberto Calderoli (Lega), definisce le modalità con cui le regioni potranno chiedere gestire in proprio alcune delle materie su cui al momento la competenza è dello Stato centrale: tra cui sanità e istruzione.
Il testo approvato da un lato si concentra sulle procedure per stipulare le intese tra Regioni e Governo, scelta che produce effetti limitativi anche sui rimedi legislativi e giurisdizionali. Le leggi di approvazione delle intese Stato-regioni godono di una particolare resistenza passiva alle modificazioni o abrogazioni che si vogliano introdurre con legge non preceduta a sua volta da intesa.
A ciò si aggiunga come il campo della devoluzione si estende a 23 materie e riguarda sia le materie di legislazione concorrente (dall’istruzione all’alimentazione, dalle grandi reti di trasporto all’ordinamento sportivo, dalla salute al lavoro) – nelle quali, peraltro, allo Stato non spetta che la determinazione dei princìpi fondamentali – ma anche le materie di competenza esclusiva dello Stato, toccando la giustizia di pace e perfino le norme generali sull’istruzione e la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. Ciò costituisce un irrazionale campo largo.
D’altro lato rimanda la decisione sulle modalità di finanziamento degli stessi Lep, e non tiene conto della necessità di prevedere adeguati meccanismi perequativi per impedire l’aumento delle disuguaglianze e dei divari territoriali. I LEP misurano il grado di democraticità di una nazione: lo stato è più democratico quanto meno persone lascia indietro. Ricordiamo che i LEP sono stati più volte dichiarati dalla Corte costituzionale, nelle decisioni 220/2021, n. 142 del 2021 e n. 62 del 2020 “nucleo invalicabile di garanzie minime» per rendere effettivi tali diritti,”; “elemento imprescindibile per uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali (, sentenze n. 197 del 2019 e n. 117 del 2018).
Di per sé, l’autonomia differenziata non è uno schiaffo, una infedeltà allo spirito della Costituzione in quanto espressamente prevista dalla stessa, può diventarlo però – ed è questo il rischio vero – se non attuata compatibilmente con gli altri princìpi costituzionali, tra cui spicca quello supremo, perché non modificabile neppure con procedimento di revisione costituzionale, dell’unità e indivisibilità della Repubblica, posto dall’art. 5 e specificato anche in norme dello stesso titolo V: “unità giuridica” e “unità economica (art. 120); “coesione e solidarietà sociale (art. 119); “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali (art. 117, 120). Alla luce di ciò la determinazione dei lep avrebbe richiesto a monte una valutazione complessiva di quelli che il Paese è effettivamente in grado di finanziare complessivamente e non una stima successiva materia per materia, perché ci si troverebbe alla fine nella condizione di non potere finanziare i lep necessari ad assicurare l’esercizio dei diritti civili e sociali.
Il pericolo è di attuare una riforma che, come avrebbe detto don Milani, “fa parti uguali tra diseguali”.
Riteniamo che non di questa legge ha bisogno il nostro Paese, ma di interventi strutturali stabili ed efficaci per assicurare a tutti, a cominciare dalle fasce deboli e impoverite, che cerchino di arginare la povertà assoluta e per rinforzare il sistema sanitario nazionale che si prenda cura rapidamente e costantemente di chi soffre.
Inoltre, i contenuti e gli ambiti dei LEP (riguardanti 14 materie fra le 23 previste dall’art. 116 Cost.) non sono stati ancora definiti. Il Governo entro 24 mesi dovrà adottare decreti legislativi per determinare i Livelli essenziali delle prestazioni inerenti, in gran parte, servizi sociali e diritti civili.
Poiché la legge si chiude affermando che la stessa non comporta oneri a carico dello Stato non si comprende come possano essere superati i divari territoriali, alcuni storici, fra Nord e Meridione d’Italia con riguardo proprio ai diversificati livelli di prestazione dei servizi. E ciò vale per le Regioni a statuto Ordinario.
La legge, inoltre, non affronta la rilevante questione della richiesta di attribuzioni senza causa da parte delle Regioni. Non sono previste, infatti, condizioni per l’accesso all’autonomia differenziata materia per materia. Esse possono chiedere la devoluzione di tutte le 23 materie senza giustificarlo con bisogni specifici del territorio, diversi da quelli generali a causa di condizioni territoriali, sociali, economiche, demografiche, né con gli obiettivi che intendono raggiungere con il decentramento. Qui emerge un divario profondo con le cinque regioni a statuto speciale tra cui la Regione siciliana che, ab origine, ha un autonomia speciale la quale non è ancora stata utilizzata come avrebbero meritato i cittadini siciliani. Si auspica quindi che vengano, comunque, fatte valere con decisione esigenze di riqualificazione della spesa e degli obiettivi di bilancio.
Il secolo scorso Horace Kallen si pose una domanda “Si può essere uguali e diversi ?” La risposta è positiva ma le differenze possono e anzi debbono non devono diventare disuguaglianze. Non può accettarsi una frammentazione della Repubblica (una e indivisibile) in staterelli , con i propri egoismi territoriali in competizione tra loro e le caratteristiche peculiari di ciascuna regione non devono ostacolare la crescita di una comunità di persone uguali alle altre nel rispetto di un principio fondamentale, sovraordinato anche alle norme revisionate del titolo V, che, se interpretate e attuate in modo praticamente antiunitario, non si sottrarrebbero ad un giudizio di incostituzionalità. L’unità e indivisibilità della Repubblica passa necessariamente dall’art. 2 e nei numerosi articoli che concorrono alla costruzione dello stato sociale: la solidarietà che prima dei diritti impone ad ogni singolo cittadino, comune e regione il rispetto di una soglia minima di “doveri inderogabili” che dev’essere rispettata.